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Quando posso denunciare chi non mi paga

Recupero Crediti

Quando posso denunciare chi non mi paga? – Recupero crediti e profili penali

Recupero crediti: profili penali

(di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

Il semplice mancato pagamento di un’obbligazione non permette al creditore di denunciare il debitore insolvente.

Solo in alcuni casi, il mancato rispetto di un contratto può assumere rilievi penali: integrando, per esempio, il reato di truffa o di insolvenza fraudolenta.[1]

La truffa si realizza quando si induce la vittima in errore attraverso la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con l’altrui danno.

Art. 640 c.p. – Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

L’insolvenza fraudolenta, invece, si concretizza con la dissimulazione del reale stato di insolvenza (Cfr. Cass., Sent. 11.11.2009 n. 45096) prima della conclusione dell’accordo così da far cadere in errore l’altro contraente che crede di contrattare con un soggetto solvibile.

Art. 641 c.p. – Insolvenza fraudolenta. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Per stato di insolvenza si intende l’incapacità di adempiere l’obbligazione fin dal momento iniziale della conclusione dell’affare.[2]

La legge punisce, infatti, chi contrae un debito con il preciso intento, fin dall’origine, di non rispettarlo e fingendo, invece, di poterlo adempiere.

L’obbligazione inadempiuta deve avere ad oggetto una prestazione di dare del denaro e non quella di svolgere una determinata attività (es. realizzare un prodotto).

Ad esempio, commette il reato di insolvenza fraudolenta chi chiede un finanziamento offrendo come garanzia la propria busta paga, sapendo di aver già ricevuto la lettera di licenziamento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, integra, altresì, il reato di insolvenza fraudolenta un comportamento negativo, come il silenzio preordinato sulle proprie condizioni economiche.[3]

Per il creditore, il termine per depositare la querela (tre mesi) decorre dalla data in cui acquisisce la certezza che l’altro contraente aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva, pertanto,  contratto il debito con l’intento di non pagarlo.[4]

L’aver, o meno, intrapreso la strada penale, comunque, non esclude la possibilità di avviare le azioni civili per il recupero del credito.

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[1] Così, Redazione LLPT, Recupero crediti: quando denunciare il debitore, in www.laleggepertutti.it.

[2] Cfr. G. Tringali, Il reato di insolvenza fraudolenta, in www.studiocataldi.it.

[3] Si veda, Redazione LLPT, Debiti non pagati: quando è reato?, in www.laleggepertutti.it.

[4] Cfr. G. Tringali, ivi.

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