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Privacy-GDPR

Fatturazione elettronica: il Garante privacy la vieta per le prestazioni sanitarie nei confronti dei privati

FATTURA ELETTRONICA: il Garante privacy la vieta per le prestazioni sanitarie nei confronti dei privati

(a cura di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

La Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 – entrata in vigore il 01.01.2019) ha stabilito che per il periodo d’imposta 2019, gli operatori sanitari non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni i cui dati potrebbero essere inviati al Sistema tessera sanitaria.

Il Parlamento è, infatti, intervenuto con questa importante modifica a causa dell’azione decisiva del Garante per la protezione dei dati personali il quale, negli ultimi mesi del 2018, ha emesso due fondamentali provvedimenti.

Il 15 novembre scorso, il Garante privacy aveva già evidenziato le sue perplessità segnalando all’Agenzia delle Entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come era stato regolato “presenta(va) rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”, in particolar modo relativamente alle prestazioni degli operatori sanitari nei confronti dei privati.[1] [provvedimento consultabile al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9059949 ]

Così, nelle settimane seguenti veniva costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle Entrate il Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), l’Agid (Agenzia per l’Italia digitale), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware) per analizzare le criticità indicate dal Garante. [2]

All’esito di tale lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018 e prendendo atto dell’insufficienza delle modifiche apportate al sistema “fattura elettronica” ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate “di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS;”.[3] [provvedimento consultabile al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069072 ]

A seguito di questo ulteriore intervento, da ultimo, la Legge di Bilancio ha stabilito che le prestazioni, anche potenzialmente interessate alla trasmissione dei dati al Sistema TS (vale a dire le fatture emesse nei confronti di persone fisiche) dovranno obbligatoriamente essere fatturate, per l’anno 2019, in cartaceo, e non in elettronico (anche nel caso in cui il paziente esprima opposizione alla trasmissione al Sistema TS)[4].

Questo mutamento normativo risulta di estrema importanza soprattutto perché permette di comprendere la sempre maggiore rilevanza che ha assunto il parere del Garante privacy il quale ha, per la prima volta, esercitato il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuitogli dalla nuova normativa GDPR.[5]

[1] Sul punto si veda G. Lanciano, Il Garante Privacy blocca la fatturazione elettronica, in miolegale.it.

[2] Cfr. Garante privacy, Fatturazione elettronica: niente banca dati dell’Agenzia delle entrate. Esentate le fatture per prestazioni sanitarie, in garanteprivacy.it.

[3] Così M. Nicotra, D. Tumietto, Fatturazione elettronica, tutta la privacy dopo l’intervento del Garante: che cambia nel 2019, in agendadigitale.eu.

[4] In tal senso, L. Mondardini, Fattura elettronica e attività sanitarie, in studiomondardini.it.

[5] Così M. Peirolo, Fatture elettroniche e privacy, in Guida alla Fatturazione 2019, Ipsoa.

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