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Danno non patrimoniale Giurisprudenza Patavina-Tribunale

Danno biologico di lieve entità e L. 27/12: l’accertamento strumentale o visivo non è sempre necessario

(Trib. Padova, Giudice Marzella, sent. n. 2892/16)

Su cortese segnalazione del Collega Gino Bellemo pubblichiamo questa interessantissima pronuncia del Giudice Patavino che interviene autorevolmente in un tema che ci vede “combattere” quotidianamente nella aule giudiziarie.

L’art. 32, comma 3ter della legge L.27/12 ha modificato direttamente il testo dell’art. 139: “Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni perivate di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.

L’art. 32, comma 3quater delle stessa legge, invece, (senza modificare direttamente l’art. 139 c.d.a.) così ha disposto: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione“.

Ecco, quindi, che le Compagnie di Assicurazione, hanno sin da subito invocato un’applicazione letterale dell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, della legge n. 27/12 secondo cui, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, sarebbe necessario un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Come dire: al cospetto di una lesione che non sia visivamente o strumentalmente accertata ovvero che non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, il medico legale si troverebbe nell’impossibilità di individuare la sussistenza della lamentata lesione e, per l’effetto, il giudice, non potrebbe dar luogo ad alcun risarcimento.

Questo assunto, secondo il Dott. Guido Marzella, non è condivisibile e spiega in sentenza in modo approfondito e articolato il perchè.

Buona lettura.

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Il  Giudice

Dott. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile iscritta al n. ****/2016 R.G. promossa

da

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

– appellanti –

elettivamente domiciliati in Padova,Via *** con il patrocinio dell’Avv. ***,

contro

– appellata –

elettivamente domiciliata in Padova,  Vicolo Bellini n. 12, con il patrocinio dell’Avv. BELLEMO GINO

-omissis-

Venendo allora all’esame del merito delle questioni, ed affrontando il primo dei motivi dell’appello principale, rileva lo scrivente come, per il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità l’art. 32, comma terzo quater, della legge n. 27/12 richieda un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” ed è sulla base di questa dizione che si pretende di affermare l’impossibilità, da parte del medico legale, di individuare la sussistenza della lamentata lesione in forza di un semplice riscontro di tipo oggettivo.

Ciò posto, non si comprende peraltro per quale ragione un esame visivo  debba essere privilegiato rispetto alla palpazione, percussione, auscultazione ed altri accertamenti compatibili con la semeiotica.

In proposito soccorre d’altronde l’art. 32, comma terzo ter, della medesima fonte normativa il quale, nell’apportare modifiche al secondo comma dell’art. 139 del D.Lgs. 7.9.05 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) fa riferimento alla necessità di un “accertamento clinico strumentale obiettivo” .

Ciò che pone la necessità di armonizzare le due menzionate previsioni.

Ora è ben noto che in campo medico l’esame obiettivo si compone dell’insieme delle manovre diagnostiche effettuate dal medico per verificare la presenza dei segni indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità fisiologica.

Il termine “visivamente” può allora essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale risultano quindi ammessi ed utilizzabili tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”.

Una volta interpretata in tal modo l’espressione “visivamente”, diviene quindi agevole concludere che l’art. 32 comma terzo quater richiede unicamente che la lesione sia suscettibile di un accertamento medico-legale, requisito peraltro richiesto anche in passato.

E da una lettura coordinata di tale comma e di quello precedente discende che anche il comma terzo ter, relativo in via specifica al danno biologico permanente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’invalidità temporanea.

Opinando diversamente, infatti, si dovrebbe affermare che un pregiudizio di carattere stabilizzato incontri maggiori limiti di risarcibilità rispetto ad un pregiudizio di natura meramente temporanea, il che appare privo di senso.

D’altro canto, qualora si ritenesse indispensabile un accertamento strumentale si verrebbe a creare un palese contrasto tra la comune criteriologia medico legale e il contenuto delle nuove disposizioni.

Esistono infatti malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, ma che non sono rilevabili clinicamente ed obiettivamente: ad esempio un trauma cranico con microlesione encefalica che dà luogo ad un focolaio epilettogeno produce sintomatologia di tipo temporale non riscontrabile aliunde e che solo il paziente è in grado di riferire.

In casi del genere la patologia non è dimostrabile né clinicamente, né all’esame obiettivo, ma solo strumentalmente, attraverso un’alterazione dell’EEG.

Mentre al contrario l’area dei disturbi psico-reattivi è caratterizzata dal fatto che gli stessi non sono dimostrabili strumentalmente ma solo ricorrendo ad un esame clinico e del tutto analogamente anche le lesioni sensoriali trovano di solito esclusivo riscontro clinico, ben difficilmente potendo avere un riscontro strumentale al di fuori del compimento di indagini estremamente complesse.

Una interpretazione letterale delle norme de quibus porterebbe dunque ad escludere il risarcimento di numerosi danni biologici, prevedendo il riconoscimento esclusivo di danni alla persona con determinate caratteristiche di apprezzamento obiettivo, allorché, al contrario, le conoscenze scientifiche e la corretta applicazione metodologica valutativa medico legale, consentono di individuarne comunque la reale sussistenza.

Simili sono poi le considerazioni da operarsi con riferimento ad una lesione che debba essere “visivamente o strumentalmente accertata”, apparendo evidente che una lettura meramente testuale del termine “visivamente” porterebbe ad escludere una serie di lesioni che di fatto sono comunque idoneamente accertabili come ad esempio il caso, non visivamente né strumentalmente accertabile, di una lussazione di spalla autoridotta.

Deve quindi concludersi affermando che l’accertamento strumentale può essere decisivo nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica, ma che in ogni caso può comunque essere ritenuto sufficiente anche un dato clinico obiettivo, purché scientificamente compatibile e adeguatamente connesso all’evento lesivo.

Nel caso che ci occupa quindi l’operato del CTU non va censurato, dal momento che lo stesso, dopo aver proceduto alla visita diretta della periziata, ha preso visione dell’accertamento radiologico eseguito in data 18.7.14, il quale certificava la rettificazione della fisiologica lordosi lombare, di tal che non possono residuare dubbi in merito alla sussistenza dei postumi permanenti.

Egli ha inoltre accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate all’evento lesivo sicché, essendosi in presenza di un dato clinico obiettivo, non residuano dubbi sul punto, tenuto anche conto del fatto che il nesso di causalità in materia civile soggiace alla regola del “più probabile che non”.

Né il giudizio appena espresso può mutare pur a fronte degli arresti operati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 16.10.14 e con l’ordinanza n. 242 del 26.11.15.

Quanto al primo dei provvedimenti citati, appare infatti di tutta evidenza come il punto in cui la Consulta afferma che l’accertamento strumentale condizionerebbe la risarcibilità delle lesioni permanenti di lieve entità, null’altro costituisca se non un mero obiter dictum, non essendo quello l’oggetto del giudizio di legittimità, volto invece a verificare la tenuta costituzionale dell’art. 139 del D.Lgs. 7.9.05 n. 209 nella parte in cui limiterebbe la tutela del diritto all’integrità della persona stabilendo, nell’ipotesi di c.d. micro permanenti, specifici limiti risarcitori ancorati a rigidi parametri tabellari.

Tanto è vero che un benché minimo ragionamento viene svolto dai giudici della Corte a sostegno e motivazione della predetta affermazione, la quale pare più il semplice richiamo letterale dei commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 del D.L. 24.1.12 n. 1 – convertito con modificazioni, dalla legge 24.3.12 n. 27 – che non una argomentata disamina delle complesse questioni sottese alle problematiche in oggetto.

Mentre, per quel che attiene al secondo dei provvedimenti richiamati – pur non potendosi negare che l’ordinanza in esame effettivamente riconosca la legittimità costituzionale delle norme appena sopra richiamate anche ove interpretate nel senso di ritenere imprescindibile un accertamento strumentale ai fini della risarcibilità del danno permanente derivante da una microlesione e ciò in forza di un bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in gioco nella fattispecie – ciò nonostante resta evidente come la medesima non sia in grado di precludere una diversa attività interpretativa di questo giudice, essendo principio pacifico quello secondo cui il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte Costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell’imperativo di non applicare la norma secondo l’interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale.

Sicché resta salva la libertà dei giudici:

– di interpretare ed applicare la medesima norma, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., sulla base di interpretazioni diverse ritenute compatibili con la Costituzione,

– oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base dell’interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato (Cass. Sez. Un. 16.12.13 n. 27986 e Cass. 26.2.14 n. 4592).

Ciò che è appunto a dirsi nella fattispecie, ove la Corte si è limitata ad affermare la legittimità costituzionale della norma anche ove interpretata nel senso di rendere comunque imprescindibile un accertamento strumentale, senza peraltro minimamente prendere in considerazione ovvero sconfessare il diverso orientamento interpretativo – comunque conforme ai parametri costituzionali – secondo il quale ciò non sarebbe necessario in alcuni specifici casi, più sopra menzionati.

E pure dovendosi ricordare come con pronuncia recentissima di n. 18773, emessa in data 26.9.16, la stessa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che i commi tre ter e tre quater dell’art. 32 del D.L. 24.1.12 n. 1 debbono essere letti in correlazione alle necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali tra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale: e cioè quello visivo, quello clinico e quello strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro né unitariamente intesi ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi.

– Omissis-

Il Giudice

dott. Guido Marzella

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