Titolo

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consulenza tecnica d'ufficio

Procedura Civile

CTU (consulenza tecnica d’ufficio): NON E’ UN MEZZO DI PROVA

Tribunale di Vicenza, Sez. II, Giudice Morandin, Sentenza del 13-05-2015

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“In materia di procedimento civile, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti. Nel caso in questione, dunque, non rileva che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non abbia insistito sulla richiesta di CTU atta a verificare lo stato dei luoghi, potendo il Giudice disporre la stessa d’ufficio, in quanto necessaria al fine di verificare lo stato di interclusione del fondo di proprietà del Comune.”

LA SENTENZA (estratto)

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

II SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

(Omissis)

OGGETTO: Servitù

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente sentenza è redatta secondo il nuovo modello semplificato previsto dagli artt 132 II comma nr. 4 c.p.c. e e 118 disp att. così come modificati dall’art. 45 co. 7 L. n. 69 del 2009 entrata in vigore il 4/7/2009 con applicazione anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti G.B. e M.V. che, seppur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.

Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto in primo luogo che venisse accertata e dichiarata la già avvenuta costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo contraddistinto catastalmente al mappale (…) e (…) foglio (…) del C.T. di Vicenza ed in favore dei fondi del Comune di Vicenza censiti al C.T. foglio (…) mapp. (…) e (…) e del fabbricato censito al NCEU al mapp. (…) o che fosse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione della medesima; in subordine, ha chiesto pronuncia costitutiva della servitù di passaggio coattivo con determinazione dell’indennità ex art. 1053 c.c.

Non può, anzitutto, trovare accoglimento la domanda di accertamento e dichiarazione della già avvenuta costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio sul fondo di proprietà comune dei convenuti, posto che gli elementi addotti dall’attore a sostegno di tale domanda non valgono a dimostrare la sussistenza di un titolo. Tale, infatti, non può essere considerata la lettera sottoscritta dall’amministratore unico di Finberica srl, Bonin Giovanni, ancorché confermata da quest’ultimo in giudizio, trattandosi di mera dichiarazione unilaterale. Neppure ci si può fondare sugli atti di compravendita stipulati da M. srl con gli acquirenti delle unità immobiliari appartenenti al complesso di Contrà Cornoleo n. 20, perché non valgono a dimostrare la sussistenza di un titolo in favore del Comune di Vicenza.

Come precisa l’art. 1058 c.c., le servitù prediali volontarie possono essere costituite per contratto e, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata della norma in questione, si esclude che le stesse possano essere costituite in forza di un atto unilaterale inter vivos.

Si tratta dunque di verificare se possa ritenersi intervenuto l’acquisto per usucapione del diritto di passaggio mediante veicoli attraverso il mappale n. (…) sub 12 di proprietà dei convenuti.

Secondo il noto orientamento della Cassazione relativo all’interpretazione dell’art. 1061 c.c. relativamente all’ipotesi di costituzione di servitù di passaggio, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo, pertanto, sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. nn. 13238/10, 14189/04, 2994/04, 8633/98, 6207/98 e 11254/96). Univocità di destinazione all’esercizio della servitù che, a sua volta, non viene meno nell’ipotesi in cui le opere visibili e permanenti insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo (cfr. Cass. nn. 7817/06, 3695/89 e 282/80).

Più nel dettaglio, con riferimento alla specifica ipotesi del passaggio da esercitarsi per il tramite di un cortile, la giurisprudenza precisa come ai fini dell’integrazione del requisito dell’apparenza non sia sufficiente la mera esistenza del cortile, il quale potrebbe anche preesistere ed essere utilizzato per il passaggio del proprietario, essendo necessario che l’opera risulti essere stata specificamente destinata all’esercizio della servitù.

E’ stato, anche, ulteriormente precisato dalla Cassazione che anche ove le opere visibili e permanenti consistano in un andito o portone utilizzati anche dal proprietario del fondo finitimo per il passaggio, è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. nn. 11254/96 e 11020/91).

In proposito, non può ritenersi che l’apparenza della servitù ricorra nel caso di opere visibili e permanenti utilizzabili allo stesso modo come dal fondo servente anche da quello dominante, pena la soppressione del requisito della destinazione specifica che integra l’asservimento e la sua sostituzione con quello, minore, dell’attitudine delle opere stesse a essere fruibili da entrambi i fondi, servente e dominante. Criterio, quest’ultimo, che in definitiva sovrappone, confondendole, le opere visibili e permanenti, che attengono all’esercizio del diritto e ne denotano il possesso idoneo alla costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, con il locus servitutis, che è una componente dell’oggetto della servitù (cfr. Cass n. 24856/2014).

Nel caso di specie, alla luce di quanto sancito dalla giurisprudenza della Cassazione, si ritiene non sussista il requisito dell’apparenza richiesto dalla legge al fine di poter acquisire per usucapione la servitù di passaggio mediante autoveicoli sui fondi dei convenuti.

Parte attrice si è limitata a riferire che il passaggio pedonale e carraio per il tramite del fondo di parte convenuta sarebbe avvenuto per oltre vent’anni a partire dal 1955, ma non sono stati forniti elementi valevoli a far ritenere che trattasi di una servitù apparente.

Neppure può ritenersi che il portone e l’andito carraio, parti del fondo servente, siano state realizzate specificamente a vantaggio del fondo dominante (anche alla luce delle contestazioni di parte convenuta M. srl in ordine allo stato di interclusione del fondo del Comune) in assenza di ulteriori opere a ciò destinate. Va inoltre chiarito come in realtà tale portone, anche alla luce delle testimonianze rese nel presente procedimento, sia stato installato in epoca relativamente recente.

Deve pertanto essere rigettata anche la domanda di parte attrice di accertamento e dichiarazione dell’acquisto per usucapione per esercizio ultraventennale della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti in favore del fondo di proprietà del Comune.

Conseguentemente viene meno il fondamento della domanda di accertamento dell’inadempimento e condanna al risarcimento dei danni avanzata da M. srl nei confronti di C. srl, E. srl e D.R.P..

Poiché in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha insistito, ancorché in subordine, altresì sulla domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo con determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 1053 c.c., non può ritenersi che tale domanda sia stata rinunciata. Trattandosi di questione implicante accertamenti di natura tecnica in ordine allo stato di interclusione del fondo del Comune, il quale non può ritenersi non contestato alla luce di quanto dedotto da M. srl in comparsa di costituzione e risposta, si ritiene in questa sede che la causa debba essere rimessa in istruttoria sul punto per l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, atta a verificare se sussistano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva in questione ed a quantificare l’indennità eventualmente dovuta dal Comune ai sensi dell’art. 1053 c. c.

In materia di procedimento civile, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti. Nel caso in questione, dunque, non rileva che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non abbia insistito sulla richiesta di CTU atta a verificare lo stato dei luoghi, potendo il Giudice disporre la stessa d’ufficio, in quanto necessaria al fine di verificare lo stato di interclusione del fondo di proprietà del Comune.

Viene conseguentemente rimessa all’esito la decisione sulle ulteriori domande avanzate dalle parti del presente giudizio, anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

– rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione di avvenuta costituzione della servitù di passaggio attraverso il fondo contraddistinto catastalmente al mappale (…) e (…) foglio (…) del C.T. di Vicenza in favore dei fondi di proprietà del Comune di Vicenza censiti al C.T. foglio (…) mapp. sub. (…) e (…) e del fabbricato censito al NCEU al mapp. (…);

– rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione di avvenuta costituzione per usucapione della servitù di passaggio attraverso il fondo contraddistinto catastalmente al mappale (…) e (…) foglio (…) del C.T. di Vicenza in favore dei fondi di proprietà del Comune di Vicenza censiti al C.T. foglio (…) mapp. sub. (…) e (…) e del fabbricato censito al NCEU al mapp. (…);

– dispone come da separata ordinanza di pari data la rimessione in istruttoria della causa per la pronuncia sulla costituzione della servitù di passaggio coattivo e determinazione dell’indennità ex art. 1053 c.c. e sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.

Così deciso in Vicenza, il 5 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015.

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