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Malavvocatura - Errori Legali Procedura Civile Responsabilità professionale

Tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21187

IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA

La questione di competenza va risolta alla stregua del principio di diritto secondo cui nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo: ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014);”

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16.6.2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Napoli Nord accogliendo la eccezione pregiudiziale proposta dal convenuto- nella causa introdotta con atto di citazione da A.L. nei confronti dell’avv. G.A. ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avendo omesso il legale – dopo aver ricevuto la provvista di Euro 48.038,33 – di registrare presso l’Ufficio delle Entrate di Brescia il provvedimento monitorio rilasciato a favore dell’ A., incamerando la somma a deconto di vantate competenze professionali;

– l’ordinanza è stata tempestivamente impugnata con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. da A.L. il quale con il ricorso deduce: a) l’errata indicazione, nella eccezione del convenuto G., del foro di Napoli (ove era ubicato lo studio professionale dell’avvocato) in relazione alla “dimora” anzichè, come previsto dalla collocazione ordinale dei luoghi dell’art. 18 c.p.c., comma 1, del foro di Verona, luogo di “residenza” del convenuto; b) la eccezione di incompetenza doveva considerarsi inefficace, non avendo il convenuto contestato la competenza del Giudice adito in relazione anche a tutti gli altri “fori concorrenti” (art. 20 c.p.c.); c) in ogni caso il foro di Roma (ove era ubicata la residenza dell’attore) doveva ritenersi “esclusivo”, in quanto la causa verteva tra cliente e professionista e dunque trovava applicazione il “foro speciale del consumatore” previsto dalla disciplina del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2006, n. 205, art. 33);

ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5 il convenuto G. sostenendo: 1-che la propria “residenza” ed il proprio “domicilio” erano in (OMISSIS) ove era ubicato il suo studio professionale; 2-di aver contestato anche i “fori facoltativi” ex art. 20 c.p.c., sostenendo che tra le parti non era stato perfezionato alcun accordo, avente ad oggetto l’incarico professionale asseritamente inadempiuto, e che, in ogni caso, una obbligazione restitutoria di indebito doveva essere adempiuta ex art. 1182 c.c., comma 4 presso il “domicilio” del debitore; 3-che l’ A. si era riconosciuto debitore di competenze professionali e dunque la causa verteva “in materia di pagamento di prestazioni professionali e non già nell’ambito delle materie coperte dalla disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005”. – il Pubblico Ministero ha concluso instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), dichiarata assorbita ogni altra questione.

Motivi della decisione

– Il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida fondata sulla applicazione del foro speciale del consumatore. La controversia attiene come peraltro riconosciuto anche dal legale – a pretese aventi titolo in un rapporto d’opera, non rilevando nella fattispecie quale fosse l’oggetto delle prestazioni richieste o rese dal professionista in tale rapporto, avendo l’ A. proposto domanda risarcitoria per danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali (indebito incameramento di somme destinate alla registrazione fiscale di un titolo esecutivo, e omessa registrazione del titolo esecutivo), ed avendo il G. opposto un maggior credito derivante anch’esso dalla esecuzione di prestazioni professionali;

– che, pertanto, non essendo contestata l’affermazione del ricorrente secondo cui l’opera richiesta al legale si inseriva nell’ambito di un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Brescia concernente il “recupero di un credito personale”, ed escluso quindi che il rapporto intercorso tra le parti avesse ad oggetto l’attività imprenditoriale o professionale svolta dall’ A. (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016), la questione di competenza va risolta alla stregua del principio di diritto secondo cui nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo: ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014);

che pertanto, l’applicazione del foro esclusivo del consumatore radica la competenza territoriale del Tribunale di Roma, dovendo in tal senso essere affermata la competenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Roma, avanti il quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge.

Condanna G.A. alla rifusione delle spese del procedimento che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali forfetarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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