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Superbonus e cantiere abbandonato: quali azioni può esperire il committente?

Malavvocatura - Errori Legali Responsabilità professionale

Causa persa? Ma quando può ritenersi responsabile l’avvocato?

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-02-2016, n. 2954

IL FATTO

La vicenda trae origine da un incarico professionale conferito da un Comune ad un singolo avvocato il quale, successivamente, agisce in primo grado per ottenere il pagamento dei compensi dovuti per attività sia giudiziale sia stragiudiziale svolta a favore del medesimo Comune. Si costituisce quindi il Comune, il quale da un lato contesta la fondatezza della domanda ritenendo incongrui i compensi richiesti e dall’altro propone a propria volta domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità professionale dell’avvocato (il quale avrebbe errato nell’individuazione del giudice competente per le impugnazioni, con conseguente loro inammissibilità). La richiesta risarcitoria avanzata dal Comune, non verrà poi accolta.

IL PRINCIPIO ENUCLEATO DALLA CORTE

L’avvocato può ritenersi inadempiente non per il mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, ma solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’ attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. I giudici di piazza Cavour hanno, altresì, osservato che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’ attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto l’ inadempimento di un avvocato non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’ attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest’ ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia – deve essere commisurato alla natura dell’ attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell’ attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media.

LA SENTENZA (estratto)

(omissis)

Con il quarto motivo l’Ente ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione laddove la corte di merito, richiamati una serie di elementi dai quali trarre criteri certi per l’individuazione del giudice competente avanti al quale proporre impugnazione, secondo l’orientamento della Suprema Corte, ha poi deciso per la esistenza di una speciale difficoltà nella esecuzione dell’incarico professionale, senza neanche addurre l’esistenza di un contrasto in materia. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente momento di sintesi (omologo del quesito di diritto): “dica codesta Corte se sussista contraddizione nel fatto che la Corte di Appello abbia in premessa riconosciuto che la questione sottoposta all’Avv. P. era stata risolta dalla decisione a SS.UU. di questa Corte n. 761/95 ed abbia poi comunque affermato trattarsi di un problema di speciale difficoltà, pur in pacifica assenza di contrasti giurisprudenziali”.

I primi quattro motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente per la loro connessione e interdipendenza argomentativa quanto agli indici di accertamento della asserita responsabilità della professionista – sono infondati.

Come è noto, le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell’esercizio della sua attività di prestazione d’opera professionale, l’avvocato assume, in genere, verso il cliente un’obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell’obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell’obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.

Pertanto, trattandosi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l’inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest’ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia – deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicchè la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell’attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463).

Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470).

L’accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell’abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, comportando di regola l’apprezzamento di elementi di fatto e l’applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorchè in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici.

Alla luce di questa giurisprudenza – che merita integrale conferma nella sede odierna – la sentenza della Corte territoriale non è affatto incorsa nella violazione di legge che il ricorrente prospetta con le censure sopra esposte. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che, avendo i giudici distrettuali rigettato la domanda riconvenzionale, in quanto, precisato che la responsabilità andava limitata al caso di colpa grave, trattandosi di fattispecie in cui veniva in rilievo un problema tecnico di speciale difficoltà quanto al giudice da adire in sede di reclamo per essere in discussione questioni concorrenti, concernenti sia l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, sia il possesso e l’esercizio dei diritti medesimi, per cui era rimasta sfornita di prova la ragionevole certezza dell’erroneità della sentenza di inammissibilità pronunciata a seguito di impugnazione e dell’accoglimento del gravame che il legale avrebbe dovuto proporre.

Del resto le questioni poste in sede di reclamo, che avevano caratteri di inscindibilità fra loro, presentavano profili di difficile conciliabilità tra le statuizioni sulla esistenza ed estensione dei diritti allodiali e quelle, consequenziali, relative alla liquidazione e che presuppongono la decisione sulla qualitas soli. Ed al riguardo se è vero che vi era un precedente specifico della Suprema Corte a SS.UU., la sentenza n. 6372 del 1983, poi sviluppato anche nella pronuncia, sempre a SS.UU., n. 761 del 1995, citata dal ricorrente, che operava una distinzione tra decisioni sui diritti di uso e pronunce provvisorie sulle liquidazioni, tuttavia vi erano anche precedenti di segno contrario sulla “connessione” tra i due ambiti e sulla attrazione nel reclamo, quale strumento ordinario L. n. 1766 del 1927, ex art. 32, rispetto a quello residuale del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr Cass. SS.UU. n. 10198 del 1994; Cass. SS.UU. 5901 del 1997 e poi Cass. SS.UU. n. 2419 del 2002). Detto dato va, oltretutto, nella specie integrato dal rilievo che si trattava non solo e non tanto della determinazione del quantum secondo la legge cit. del 1927, bensì anche della individuazione del criterio applicabile, se in base alla predetta disciplina ovvero secondo una successiva legge regionale (L.R. Lazio n. 1 del 1996), questione intermedia tra accertamento demaniale e mere operazioni liquidatorie. Onde la plausibile conclusione del giudice distrettuale sulla “opinabilità” e con essa l’inclusione della questione nell’area della specifica difficoltà di cui all’art. 2236 c.c., che resta non censurabile.

L’apprezzamento e l’accertamento anzidetti, oltre ad essere del tutto conformi ai principi di diritto avanti richiamati in tema di responsabilità professionale, sono sorretti da motivazione adeguata e corretta, per cui si sottraggono alle censure ad essi mosse dal ricorrente.

Con il quinto motivo l’Amministrazione locale deduce omessa e insufficiente pronuncia per non avere la Corte di merito valutato il danno subito dal Comune a seguito della condotta negligente della professionista, per cui in caso di accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso andrebbe rivalutata la richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni.

Detta censura va disattesa alla luce delle considerazione che precedono, giacchè nella sentenza impugnata si spiegano in modo esauriente le ragioni in base alle quali non è stata accolta la richiesta risarcitoria, sottolineandosene all’evidenza l’insussistenza dei presupposti per l’affermazione di responsabilità della professionista, e conseguentemente il motivo finisce con il rimanere assorbito non potendo l’interessato dolersi della omessa motivazione sulla mancata quantificazione di un danno neanche accertato nell’an.

(omissis)

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