Titolo

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Diritto di Famiglia

Atto di citazione per lesione del diritto di voto

TRIBUNALE DI PADOVA

ATTO DI CITAZIONE

L’Avv. Claudio Calvello, del foro di Padova, nato ad Abano Terme (Pd) il 22.02.1965, che ai fini del presente atto si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (c.f.: CLV CLD 65B22 A001L – fax:049/8668926 -pec: claudio.calvello@ordineavvocatipadova.it) con domicilio eletto presso il proprio studio sito in Abano Terme (Pd), via Previtali 30, oltre che, per mandato a margine del presente atto, per mezzo della rappresentanza e della difesa anche ad essa disgiunta dell’Avv. Marco Mori (c.f.: MRO MRC 78P29 H183L – tel. e fax: 0185/23122 – pec: studiolegalemarcomori@pec.it) del foro di Genova

C I T A

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore Matteo Renzi, nonché il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore Angelino Alfano, entrambi presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Venezia, Piazza San Marco 63, a comparire avanti il Tribunale Civile di Padova, per l’udienza che ivi sarà tenuta il giorno

martedì 14 luglio 2015

ore 09.00 e seguenti, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza dalla facoltà di eccepire l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio secondo quanto previsto dall’art. 38 c.p.c. (come novellato dalla L. n. 69 del 16 giugno 2009) e la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi in causa secondo quanto previsto dall’art. 167 c.p.c., e con l’ulteriore avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, ed

ESPONE

  1. L’esponente non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità conformi ai principi costituzionali del voto “personale, uguale, libero e segreto” (art. 48 comma 2, Cost.) e “a suffragio universale e diretto (artt. 56 comma 1 e 58 comma 1 Cost.) nelle elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica svoltesi negli anni 2006, 2009 e 2013 (Doc. 1 – scheda elettorale);
  2. Tale lesione del diritto di voto è conseguente alla legge elettorale n. 270/2005 poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2014, sentenza che ivi deve intendersi integralmente richiamata e trascritta (Doc. 2);
  3. In particolare l’esponente è stato privato della possibilità di esprimere la propria preferenza per un singolo candidato, possibilità esclusa dalla legge elettorale citata la quale affidava agli organi di partito il compito di compilare le liste dei candidati che venivano eletti secondo tale ordine sottratto al controllo democratico. L’esponente è stato altresì privato del diritto che il suo voto fosse eguale a quello di ogni altro cittadino in conseguenza dell’attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza disposto sempre con la legge elettorale n. 270/2005. La medesima privazione risulta anche per il peculiare “premio di maggioranza” attribuito per l’elezione al Senato su base Regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto espresso dall’elettore residente nelle regioni più popolose concorreva all’attribuzione di un premio di maggioranza decisamente più elevato di quello cui poteva concorrere l’elettore delle regioni meno popolose);
  4. La lesione del diritto di voto ha determinato un pacifico danno di natura non patrimoniale in capo all’esponente. Tale danno, trattandosi di violazione di precetti costituzionali, è certamente risarcibile e dovrà essere liquidato, anche in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudicante avuto anche ragione del fatto che la conseguente violazione non è stata rimossa neppure a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale posto che il Parlamento non è stato, sorprendentemente, sciolto dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la conseguenza che la violazione della possibilità di esercitare il diritto di voto secondo i dettami costituzionali si sta ulteriormente prolungando nei suoi effetti ledendo così ancora più intensamente il bene protetto;
  5. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/2014, per preservare il timone istituzionale dai dirompenti effetti della sentenza, aveva richiamato l’istituto della prorogatio delle Camere ex art. 61 Cost., istituto che, come dovrebbe essere noto al Presidente della Repubblica, opera unicamente allorquando le Camere sono sciolte in attesa delle nuove elezioni e non già in un caso come quello che in oggi stiamo vivendo. Gravissimo quindi che le Istituzioni abbiano ignorato la pronuncia della Consulta;
  6. Come noto una norma dichiarata incostituzionale cessa di avere effetti nell’ordinamento mentre, nel caso di specie, il Parlamento eletto in violazione della sovranità popolare continua a legiferare moltiplicando così le conseguenze della norma dichiarata illegittima. Non a caso il Parlamento sta licenziando una nuova legge elettorale, il c.d. “Italicum”, che si espone ai medesimi profili di incostituzionalità evidenziati dalla Consulta, fatto questo davvero sconcertante;
  7. In ogni caso, quantomeno per il periodo che va dall’anno 2005 al 2014, ovvero per ben nove anni, la democrazia in Italia è stata virtualmente sospesa attraverso la sottrazione del diritto di voto e ciò non può che costituire il maggiore dei danni possibili per qualsivoglia cittadino;
  8. Come già chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 8878/14 (Doc. 3) la pronuncia della Corte Costituzionale non ha fatto venir meno il diritto per ogni cittadino di far accertare la lesione del proprio e personale diritto di voto, con la conseguente piena legittimità per l’attore di promuovere il presente giudizio;
  9. Nel caso di specie sono in gioco interessi costituzionalmente tutelati lesi da un illecito civile quale quello della promulgazione di una legge elettorale contraria ai precetti costituzionali. Trattasi di una responsabilità ex art. 2043 c.c. fondata su solide basi normative. Come noto il Ministro proponente assume la responsabilità giuridica dei propri atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 Cost. Inoltre gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne è direttamente responsabile;
  10. Pare quasi superfluo sottolineare che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri stessi, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione” e ciò ai sensi dell’art. 1 Legge n. 400/1988”.
  11. Conseguentemente o si ritiene tale giuramento un inutile orpello formale oppure si deve ammettere che allo stesso conseguano precise responsabilità giuridiche. La sottoscrizione di una legge incostituzionale da parte del Ministro proponente e da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
  12. Il danno non patrimoniale è risarcibile laddove si è in presenza della lesione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale (Cfr. Sentenze “gemelle” del 2008). Non ci si trova, in altri termini, al cospetto di un danno c.d. “bagatellare” che non incide su valori costituzionali. Innegabile che la lesione del diritto di voto abbia determinato in ogni cittadino un nocumento di natura morale economicamente apprezzabile seppur oggettivamente di difficile quantificazione come sempre nei casi di risarcimento del danno non patrimoniale relativo ad un bene immateriale di cui è piena la casistica giurisprudenziale.

– Tutto quanto premesso, l’Avv. Claudio Calvello, in proprio nonché come supra rappresentato e difeso dimette le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare che l’esponente non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 270/2005 e sino alla data della presente citazione o quantomeno sino a quella della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto e conseguentemente condannare, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente pro tempore nonché il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore entrambi presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Venezia, Piazza San Marco 63 a risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene previsto e tutelato (il voto) dalle norme di rango costituzionale citate e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988 ovvero per le altre norme meglio viste e ritenute con quantificazione in via anche equitativa o nella misura che sarà determinata in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante ed in ogni caso non superiore alla somma di € 5.100,00=.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini concedendi.

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 L.466/88 si dichiara che il valore della causa è pari ad € 5.100,00= pertanto il contributo unificato da versare ammonta ad € 98,00=.

Si producono i seguenti documenti:

Doc. 1) Copia certificato elettorale;

Doc. 2) Sentenza Corte Cost. 1/2014;

Doc. 3) Sentenza Cass. n. 8878/14.

Abano Terme – Padova – lì, 09.03.2015

– Avv. Claudio Calvello –                                                         – Avv. Marco Mori –

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